Art. 5.
(Decorrenza).

      1. Il contributo è riconosciuto per installazioni effettuate a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Al fine di stabilire la data di installazione, fa fede la data della fattura emessa dall'impresa abilitata ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46.